LE INDENNITÀ PER LE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ POTRANNO ANCORA ESSERE EROGATE AGLI UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE DI MILANO?
Carissimi Colleghi,
in questi giorni si sta parlando molto del nuovo accordo firmato dalla “Quadruplice SpA” lo scorso 21 febbraio per il rinnovo del CCNL triennio 2016/2018 e mi sono già ampiamente espresso negativamente su alcuni aspetti che penalizzerebbero soprattutto gli operatori di Polizia Locale.
Ma al peggio non c’è mai fine perché analizzando le “specifiche responsabilità”, un istituto già esistente nei precedenti contratti che ad esempio, attualmente vengono riconosciute a tutti gli Ufficiali della Polizia Locale di Milano non titolari di posizione organizzativa, emergono altre sorprese.
Preciso da subito che non vorrei ingannarvi millantando conoscenze tecniche perché purtroppo nei sindacati presso i quali sono stato sfruttato per anni, non ho avuto la possibilità di fare nemmeno un’ora di formazione e quindi più che esprimere pareri, il mio è un desiderio di analizzare alcuni articoli del nuovo accordo e confrontarmi con voi anche perché il nuovo lunghissimo contratto schizofrenicamente a volte rimanda ad altre norme ed a volte le sopprime creando confusioni e polemiche.
Partendo quindi dalla fondamentale premessa che non ho alcuna intenzione di sollevare polveroni inutilmente, ho continuato ad analizzare la nuova strabiliante sezione dedicata alla Polizia Locale per trovare, se non tutte, almeno alcune risposte che la categoria aspetta da trent’anni.
Purtroppo, con rammarico, dopo aver letto l'art. 56-quater che si occupa della destinazione dei proventi ex art. 208 del Codice della Strada verso il quale ho espresso tutta la mia rabbia con il precedente articolo dal titolo “FONDO PERSEO: OPPORTUNITÀ O GRANDE FREGATURA PER LA POLIZIA LOCALE?” che chi vuole può (ri)leggere sul mio blog al seguente link: http://movimentopolizialocale.blogspot.it/2018/03/fondo-perseo-opportunita-o-grande.html?m=1
dicevo, nella nuova fantasmagorica sezione speciale per la Polizia Locale, compare un ulteriore articolo, il 56-sexies che al primo comma recita: “Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti connessi al grado rivestito”.
Corbezzoli!
Allora è vero che hanno creato una indennità specifica solo per la Polizia Locale e parlano addirittura di gradi. Quindi sarà stata inserita una nuova indennità che prevede e regolamenta dei gradi gerarchici...
No cari Colleghi, purtroppo non è così perché, aldilà del fatto che questa “indennità di funzione” nel nuovo accordo viene introdotta anche per altre categorie professionali, se proseguiamo nella lettura dell’art. 56-sexies, i “gradi” non vengono più menzionati lasciandoci nell’atroce dubbio di cosa avranno voluto significare ed arrivati al comma 4 quest’ultimo recita: “L’indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo, l’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 1”.
Quindi ancora una volta siamo di fronte ad una illusione ottica che la “Quadruplice Spa” ha posto in essere attraverso una speciale partnership con la “Magiaran & Freganci Spa” cambiando il nome delle “specifiche responsabilità” sperando di farci credere di aver pensato ad una nuova indennità esclusivamente per la Polizia Locale.
Ma non è finita qui perché la questione si ingarbuglia, a causa del rimando al nuovo art. 70-quinquies che al primo comma recita testualmente: “Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale nelle categorie B, C e D, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all’art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a 3.000 euro”.
Cosa cavolo avranno voluto intendere con la formula: “qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative...”?
Che le specifiche responsabilità possono essere riconosciute ai singoli lavoratori non titolari di PO o se queste ultime sono completamente assenti nell’unità organizzativa di riferimento?
A tutti verrà da propendere per la prima ipotesi così come ho fatto io inizialmente, ma allora perché nel nuovo art. 70-quinquies si è preferito utilizzare una diversa formulazione verbale che potrebbe lasciare dubbi interpretativi e consentire a qualcuno di trovare l’occasione per non erogare più quella indennità al fine di produrre risparmi per l’ente anche in virtù dei limiti generali imposti al fondo?
Qualcuno a questo punto potrebbe abbandonare la lettura di questa mia elucubrazione mentale notturna su come è scritto il 70-quinquies, tanto a noi, per il principio di specialità, dovrà essere comunque applicato il nuovo art. 56-sexies.
E invece no!
Abusando della vostra attenzione, vi chiedo di affiancare i testi dei due articoli perché, continuando con la comparazione, mi sono accorto che la nuova indennità introdotta dall’art. 56-sexies, così come stabilito dal comma 6, potrà essere riconosciuta a partire dagli accordi integrativi successivi al nuovo contratto, mentre nell’art. 70-quinquies, questo comma di chiusura non è stato inserito.
Diventa quindi importante analizzare letteralmente l’art. 70-quinquies, perché se qualcuno, aderendo alla lettura restrittiva di cui sopra, in presenza di posizioni organizzative, che tutti sappiamo esistere nel Corpo della Polizia Locale di Milano, potrebbe essere indotto a non pagarci più i 2.500 euro/anno che attualmente ci vengono riconosciuti mensilmente (208,33 euro) con le specifiche responsabilità, in attesa della stipula di un nuovo decentrato che (forse) prevederà l’istituzione della nuova indennità di funzione ex art. 56-sexies.
Chi è di parte ora mi taccerà di voler sollevare l’ennesima polemica, ma allora se non era questa la volontà degli estensori, perché non hanno utilizzato la stessa struttura verbale dell’art. 56-sexies c. 1 anche per il 70-quinquies e/o perché non è stata inserita una norma di armonizzazione per il personale di Polizia Locale al fine di evitare problemi nel passaggio e soprattutto evitare di ricorrere agli assurdi pareri dell’ARAN che notoriamente non hanno mai fatto l’interesse della categoria?
Dolo, distrazione, superficialità, incompetenza?
Ovviamente la lettura restrittiva dell’art. 70-quinquies potrebbe arrecare danni economici a molti altri colleghi anche in categoria C che attualmente percepiscono le “specifiche responsabilità” e quindi non solo agli Ufficiali della Polizia Locale di Milano.
Di sicuro, per percepire la nuova indennità di funzione, non essendoci una norma di collegamento, diventa di fatto obbligatorio riaprire la contrattazione decentrata che tanta fatica ci è costata a Milano i cui scenari potranno essere imprevedibili e il timore che qualcuno possa avere l’interesse di rivedere anche altri aspetti contrattuali è forte.
Siamo sicuri quindi che questo nuovo CCNL è così innovativo e positivo così come è stato dipinto dai firmatari che si sono affrettati a ciclostilare volantini inneggianti al risultato “storico” anche grazie alla nuova indennità di funzione che invece è ormai chiaro che trattasi di una semplice sostituzione delle “vecchie” specifiche responsabilità?
A me sembra che il nuovo prodigioso CCNL che è stato annunciato quale inizio di un futuro glorioso per la categoria, grazie alla fantasmagorica sezione per la Polizia Locale, quest’ultima si sta rivelando per quella che è: un grande bluff!
Per riassumere, questo nuovo CCNL:
1. non prevede nessun livello intermedio tra le categorie C e D per la creazione dei SOTTUFFICIALI
2. sopprime il livello giuridico D3 senza prevedere alcuna distinzione per gli ex “ottavi” che verranno degradati e parificati a tutti gli altri colleghi in cat. D (che se titolari di PO potranno addirittura essere loro superiori)
3. riduce quindi e ridicolizza le gerarchie della Polizia Locale passando da agenti a funzionari senza alcun ruolo intermedio essenziale per garantire la gestione dei Corpi di Polizia Locale ancora una volta trattati da semplici impiegati amministrativi
4. non prevede chiarimenti sul FESTIVO INFRASETTIMANALE per porre fine al furto che da anni viene perpetrato ai danni di molti colleghi a causa di sentenze sfavorevoli e delle agghiaccianti note negative dell’ARAN
5. introduce la porcata abnorme sull’obbligo di aderire al fondo PERSEO qualora si vogliano percepire le somme di provenienza datoriale ai fini della previdenza complementare ex art. 208 CDS
6. riconosce una cifra miserrima per gli ARRETRATI dopo dieci anni di blocco, che non ci consentono di recuperare nemmeno il potere d’acquisto perso in questi anni.
Ovviamente non è un elenco completo e continuerò nella mia analisi da profano. Di sicuro il sondaggio che ho promosso sulla pagina Facebook “Movimento Polizia Locale” che in una sola settimana ha raccolto quasi mille voti, chiaramente esprime il dilagante dissenso della categoria (93%) su questo nuovo accordo.
Speriamo che alle prossime RSU arrivi un segnale chiaro da parte dei colleghi.
Potrebbe essere l’occasione per far risvegliare i sindacalisti di professione che, privati dei voti della categoria, potrebbero iniziare veramente ad impegnarsi al fine di meritarsi le tessere (ed i relativi soldi) derivanti dalla Polizia Locale che ancora una volta è stata presa in giro e trattata malissimo.
Fabrizio Caiazza
Milano, 11.03.2018
Commenti
Posta un commento